Il presente statuto aggiorna i preesistenti che risalgono alla fondazione del sodalizio mantenendone la continuità.
Art. 1
E' costituita con sede in MERATE (LC) attualmente in Via Collegio Manzoni n° 45, una Associazione con il nome di: "Banda Sociale Meratese".
Art. 2
L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale
e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a) tutela gli interessi
artistici, morali e culturali che, inerenti ad essa abbiano un riflesso nella
vita sociale del territorio, attraverso la promozione e la diffusione della
cultura musicale;
b) svolge attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani,
mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
c) presenzia musicalmente a manifestazioni civili, religiose, patriottiche,
folcloristiche e sociali;
d) organizza e realizza anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne,
concorsi, o collabora per gli stessi scopi con enti pubblici e privati;
e) incentiva scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e
stranieri;
f) promuove e/o gestisce ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento
degli obiettivi sociali. Giudice dell'opportunità delle manifestazioni organizzate
in proprio e dell'intervento ad altre è il Consiglio di Amministrazione.
Art. 3
L'Associazione è costituita dai soci, i quali accettano
senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
La qualifica di socio si acquisisce con l'iscrizione nel libro dei soci e si
mantiene fino alla data della successiva Assemblea Ordinaria. Il libro dei soci,
tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione che provvede ad aggiornarlo, riporta
il nome di ciascuno, accompagnato dalla rispettiva qualifica e dall'indicazione
del conferimento o della motivazione. Le qualifiche di socio, pur differenziate
fra loro e non cumulabili, danno la possibilità a tutti di partecipare nel medesimo
modo alla vita e all'attività dell'Associazione, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento. I soci cessano di appartenere alla Associazione:
per dimissioni volontarie, per morosità, o perché allontanati dal Consiglio
d'Amministrazione in quanto abbiano commesso azioni che danneggiano gravemente
l'Associazione o sono in contrasto con i suoi obiettivi.
Art. 4
I soci si distinguono in:
ordinari: tutti coloro
che tramite una sottoscrizione in denaro, un'opera di vario genere o un qualsiasi
altro conferimento contribuiscano a rendere possibile la vita e le varie attività
dell'Associazione;
musicanti: tutti coloro che prestano la loro opera volontaria di suonatori
del corpo musicale, per il quale l'Associazione sussiste e si pone degli scopi;
questi soci, su indicazione del Maestro, vengono ammessi al corpo dal Consiglio
d'Amministrazione;
sostenitori: tutti coloro che con un conferimento di particolare entità abbiano
contribuito in modo speciale e straordinario alla vita associativa;
onorari: tutti coloro i quali pur non conferendo quote o prestando attività
musicale, il Consiglio d'Amministrazione deliberi di ammettere su proposta
di un socio.
Art. 5
I mezzi finanziari che occorrono al mantenimento dell'Associazione
sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio
d'Amministrazione; dai contributi di Enti Pubblici, Privati, Associazioni, da
Oblazioni, Lasciti, Donazioni e dai contributi o compensi ricevuti per le attività
programmate in riferimento alle finalità associative. Tali somme sono da considerarsi
a fondo perduto. Tutti questi mezzi finanziari insieme alle attrezzature, gli
strumenti musicali, gli spartiti, le divise e ogni altro oggetto di proprietà,
formano il patrimonio dell'Associazione come da inventario tenuto ed aggiornato
a cura della Segreteria.
Art. 6
Sono organi dell'Associazione:
l'ASSEMBLEA DEI SOCI
il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
il PRESIDENTE
Art. 7
L'ASSEMBLEA DEI SOCI è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. L'Assemblea
ordinaria si tiene ogni anno, di norma entro il 30 Aprile; deve essere inoltre
convocata, entro trenta giorni, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio
d'Amministrazione o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci che
potranno proporre l'ordine del giorno. Essa si costituisce in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda con la presenza di
almeno 11 (undici) soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. L'Assemblea straordinaria si costituisce in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda con la presenza di
almeno 1/3 degli aventi diritto. Al voto possono partecipare singolarmente tutti
i soci maggiorenni. Non è ammessa la delega.
Art. 8
Spetta all'Assemblea dei Soci in via ordinaria:
a) ratificare l'operato
del Consiglio d'Amministrazione approvandone la relazione gestionale;
b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale
predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
c) eleggere i membri del Consiglio d'Amministrazione;
d) discutere ed approvare ogni altro argomento posto all'ordine del giorno
che riguardi in qualsiasi modo l'Associazione stessa.
Spetta all'Assemblea dei Soci in via straordinaria:
a) approvare le modifiche
statutarie per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti;
b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il
voto unanime dei presenti.
Art. 9
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con
apposito avviso contenente l'ordine del giorno; questo dovrà essere affisso
nella sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata ed inviato nello
stesso termine al domicilio dei soci.
Art. 10
Il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
è eletto dall'Assemblea dei Soci ed esercita tutti i poteri direttivi e deliberativi
dell'Associazione. Rimane in carica tre anni ed composto da 11 (undici) Consiglieri
così nominati:
- n° 5 candidati ed eletti
fra i soci musicanti;
- n° 5 candidati ed eletti
fra i soci ordinari, sostenitori e onorari;
- n° 1 candidato che,
indipendentemente dalla qualifica di socio, abbia ottenuto il maggior numero
dei voti dopo i primi dieci.
Art. 11
Il Consiglio d'Amministrazione nella sua prima seduta
elegge nel proprio ambito, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio nomina anche il Segretario e il Tesoriere; questi ultimi due, possono
essere reperiti anche al suo esterno, nel qual caso non hanno diritto di voto.
E' facoltà del Consiglio nominare un Presidente Onorario che può partecipare
alle riunioni senza diritto di voto. Il Consiglio è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi Consiglieri e delibera con la maggioranza
dei presenti; esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
(comunque almeno ogni tre mesi) o venga richiesto per scritto, proponendo un
ordine del giorno, da almeno 3 (tre) Consiglieri.
Art. 12
Spetta al Consiglio d'Amministrazione:
a) redigere ed aggiornare
il libro dei Soci deliberando sulle domande di ammissione e proponendo l'esclusione
dei soci in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
b) redigere il regolamento dell'Associazione e/o modificarlo qualora ne ravveda
la necessità;
c) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale che
si chiude il 31 Dicembre di ogni anno;
d) deliberare le quote associative annue;
e) richiedere la convocazione delle Assemblee dei Soci;
f) nominare e revocare il Maestro e il Vice Maestro della Banda e quanti altri
collaboratori ritenesse necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
g) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea
e le finalità di cui all'art. 2 del presente statuto;
h) determinare, d'intesa con il Maestro, l'indirizzo artistico del corpo musicale,
tenendo conto della tradizione dalla quale questo deriva ed in vista dei suoi
sviluppi futuri, rispettando inoltre le necessità che scaturiscono dai vari
impegni che il corpo stesso è chiamato ad adempiere;
i) decidere delle eventuali controversie che sorgano in seno all'Associazione.
Art. 13
Il Consiglio decade se viene a mancare per dimissioni
la maggioranza dei suoi Consiglieri, in questo caso occorrerà provvedere a nuove
elezioni entro trenta giorni. Il singolo consigliere decade per dimissioni o
se risulta assente ingiustificato tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
a questo subentra il primo dei non eletti della categoria di appartenenza, in
difetto viene sostituito per cooptazione.
Art 14
Il PRESIDENTE, eletto dal Consiglio d'Amministrazione
tra i suoi membri, è il legale rappresentante dell'Associazione e il solo portavoce
ufficiale. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, il Consiglio provvede alla nuova nomina entro trenta
giorni.
Art. 15
Spetta al Presidente:
a) convocare le Assemblee
dei Soci secondo quanto stabilito nel presente Statuto;
b) convocare e presiedere le sedute consiliari;
c) far rispettare lo Statuto e provvedere all'esecuzione di tutte le deliberazioni
dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
d) in caso di necessità ed urgenza assumere le decisioni necessarie e convocare
immediatamente un Consiglio per la loro ratifica.
Art 16
Il MAESTRO del corpo musicale è il Direttore Artistico
del corpo stesso ed è nominato dal Consiglio; esso rimane in carica sino a revoca
o dimissioni. Il Maestro definisce concretamente, secondo le indicazioni espresse
d'intesa con il Consiglio, il programma musicale che dovrà essere studiato ed
eseguito in relazione alle manifestazioni cui il corpo dovrà partecipare; stabilisce
inoltre in relazione al programma ed agli impegni concordati le lezioni che
dovranno tenersi ed i relativi orari. Il Maestro è coadiuvato da un Vice Maestro,
anch'egli nominato dal Consiglio sentito il parere del Maestro, che ne assume
l'incarico in caso di impedimento o per particolari esigenze.
Art. 17
Tutti gli incarichi sociali, si intendono a titolo
gratuito.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Le cariche sociali sono rinnovabili e possono essere rivestite da tutti i soci
maggiorenni.
Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione coloro che intrattengono
un rapporto di lavoro continuativo con l'Associazione stessa.
Vale il principio del voto singolo.
Art. 18
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione
non potrà essere sciolta se non in base ad una deliberazione dell'Assemblea
dei Soci.
Art. 19
Vige l'assoluto divieto di distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante
la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,
il patrimonio sociale verrà attribuito ad una Associazione od ad un Ente, scelti
dall'Assemblea aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.
Art. 20
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto
si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.
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